Relazione tecnica di Angelo Carcasole, responsabile nazionale del settore fisco e tributi di Konsumer Italia, con aggiunta di una nota politica e di richiesta al Governo, che impegna lorganizzazione
CANONE RAI SPECIALE
In questo periodo la RAI sta inviando presso le attività commerciali, studi professionali ed aziende una nota nella quale si afferma quanto segue:
Torino, giugno 2014
Oggetto: Canone Speciale alla televisione
Vi informiamo che le vigenti disposizioni normative (art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.L.Lt. 458/1944, art. 16 L. 488/1999) impongono lobbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dallambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili quindi muniti di sintonizzatore alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dalluso al quale gli stessi vengono adibiti (Nel sito www.abbonamenti.rai.it è presente lelenco delle tipologie di apparecchi atti o adattabili come riportato a tìtolo
esemplificativo nella nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni <prot. 12991 del 22.2.2012>).
E determinante pertanto la detenzione dellapparecchio, indipendentemente dalleventuale destinazione ad usi diversi dalla visione dei programmi televisivi (visione di filmati dimostrativi, televideo, sistemi di videosorveglianza, etc).
Nel caso in cui non aveste ancora provveduto al pagamento del canone, pur detenendo tali apparecchiature presso i Vostri locali, Vi invitiamo ad effettuare il relativo versamento per evitare così di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.
Pertanto per agevolarvi nel pagamento, alleghiamo un bollettino di c/c postale 2105 già compilato, il cui importo (euro 407,35) è deducibile dal reddito di impresa.
Ricordiamo altresì che le imprese e le società devono indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive (art. 17 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).
Vi informiamo, inoltre, che agli Organi di Controllo è demandato il compito di verificare sul territorio il regolare pagamento del canone. Nel rimanere a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti- Direzione Canone II Direttore.
Per molte attività, la nota giunge nuova poiché coinvolge gli strumenti utili alle imprese, quali computer e materiale elettronico in grado di ricevere trasmissioni televisive.
E noto a tutti che la maggior parte dei computer possono collegarsi via internet e possono ricevere anche trasmissioni televisive in quanto dotati di sintonizzatore Radio/TV.
SAREBBE IL CASO DI ELIMINARE I SINTONIZZATORI DI RADIO/TV PER EVITARE DI PAGARE IL CANONE TELEVISIVO SPECIALE.
A ciò si aggiunge ladempimento fissato dallart. 17 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 (cosiddetto Decreto Monti Salva Italia) entrato in vigore il 06/12/2011 nel quale si afferma che:
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dellapplicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Da quanto sopra consegue che, per effetto dellart.17, D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, le imprese e le società indichino nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio e alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dellapplicazione della tariffa di abbonamento speciale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.
Il Regio Decreto Legge 21/02/1932, n. 26, tuttora in vigore ai fini della disciplina degli abbonamenti alle radio audizioni, allart. 1 dispone che sia obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. Il successivo art. 27 sancisce, inoltre, che il canone di abbonamento è dovuto, in ragione di anno solare, anche per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico.
In particolare, lart. 1, primo comma, del R.D.L. n. 246/1938 detta la norma fondamentale in materia, secondo cui chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento. Lart. 10 detta le condizioni e le procedure attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle radioaudizioni circolari, pur continuando a detenere lapparecchio, ovvero intenda cedere lapparecchio, può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone. Lart. 25 disciplina la riscossione e il versamento dei canoni e delle relative sopratasse e pene pecuniarie. Le tre disposizioni impugnate sono vigenti nel loro testo originario, non avendo subito alcuna modificazione o integrazione.
Sono, pertanto, tenuti al pagamento dellabbonamento speciale le società ed imprese che abbiano detenuto nellanno 2011, o che detengano per la prima volta nellanno 2012, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dellambito familiare, o che li utilizzano a scopo di lucro.
In un primo tempo prevaleva la configurazione del canone Rai come tassa, collegata alla fruizione del servizio. Nel corso degli anni, ad avviso della Corte costituzionale, cambiò natura, ritenendosi che avesse assunto natura di imposta, per il possesso del televisore. La Corte costituzionale ritiene che limposta si fondi sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva. La medesima Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 26 giugno 2002, n. 284, ha sancito che il canone di abbonamento RAI ha natura di imposta (e non di tassa) e deve essere corrisposta in ogni caso si possegga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radio-televisive, indipendentemente dalla volontà di fruire dei programmi trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico (RAI). Tale principio è stato ribadito dallAgenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102.
La legittimità dellimposizione del canone Rai è una questione da tempo dibattuta ma sempre attuale per linadeguatezza delle risposte date al problema dalla giurisprudenza. La Commissione tributaria di I grado di Trento, con sentenza n. 82 del 2013, si è espressa nel senso della legittimità di un ruolo emesso per omesso versamento del canone, considerando irrilevanti sia il mancato utilizzo del servizio pubblico, sia lesistenza di un abbonamento al servizio televisivo di un altro operatore; quel che rileva, ai fini dellinsorgenza del presupposto impositivo, è ilpossesso di un apparecchio radiotelevisivo. Tale soluzione appare criticabile e si impone la ricerca di unalternativa.
Lart. 1, D.L. n. 246/1938 prevede che si presume il possesso o lutenza di un apparecchio radioricevente nel caso in cui un soggetto possegga qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle audizioni, inclusi gli impianti aerei atti alla captazione o trasmissione di onde elettriche, i dispositivi idonei a sostituire gli impianti aerei e le linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.
il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di richiesta di parere dellAmministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102), con nota 22 febbraio 2012, n. 12991 ha fornito alcuni elementi tecnici ai fini della definizione del servizio di radiodiffusione, per il quale è dovuto il canone di abbonamento RAI, escludendo altre forme di distribuzione del segnale audio/visivo attraverso strumenti diversi da quelli radio: la norma istitutiva dellimposta non trova, quindi, applicazione per il possesso di webradio, webtv, IPTV.
Viceversa, il canone è dovuto per tutti gli apparecchi abilitati alla ricezione di segnali radio/televisivi su piattaforma terrestre, dotati di antenna (incorporata, o collegabile esternamente) e sintonizzatore (tuner) operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione.
Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizione e, pertanto, non è dovuto il canone di abbonamento RAI.
Con Comunicato Stampa del 21 febbraio 2012, la RAI ha ribadito che il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto per il mero possesso, da parte di soggetti privati, di personal computer collegati alla rete, tablet e smatphone.
Il canone di abbonamento speciale RAI deve, invece, essere corrisposto dalle imprese e società che detengono computer utilizzati come televisori (digital signage)
Lart. 17, D.L. n. 201/2011, ai fini dellindicazione dei dati da esporre nel modello UNICO 2012, rinvia al provvedimento di approvazione dei modelli stessi da parte del Direttore dellAgenzia delle Entrate.
Dalle istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione per lanno dimposta 2011, si evince che la Sezione del Quadro RS relativa al Canone RAI deve essere compilata dalle società ed imprese che abbiano detenuto o che detengano per la prima volta nellanno 2012 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici.
I soggetti che posseggono più di un apparecchio, in locali diversi, sono tenuti alla compilazione di una sezione per ogni singolo abbonamento speciale.
Anche se non si è daccordo sullimposizione, la regola vuole così.
A tal proposito si riportano due comunicati stampa della Rete Imprese Italia del mese di febbraio 2012 nei quali si polemizza per laccaduto e chiede lintervento del governo:
Comunicato stampa del 17 febbraio 2012 nel quale si afferma che Un altro assurdo balzello si abbatte sulle imprese italiane. Questa volta è la Radiotelevisione italiana ad esigere il pagamento dellabbonamento speciale per il possesso di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi. A far scattare la protesta di Rete Imprese Italia (Casartigiani, Confartigianato, Cna, Confcommercio, Confesercenti) è limposizione del tributo sul possesso non solo di televisori ma anche di qualsiasi dispositivo atto o adattabile a ricevere il segnale tv, inclusi monitor per il Pc, videofonini, videoregistratori, Ipad, addirittura sistemi di videosorveglianza. Come dire che basta avere un computer per essere costretti a pagare una somma che, a seconda della tipologia di impresa, va da un minimo di 200 euro fino a 6.000 euro lanno. Chi non paga è soggetto a pesanti sanzioni e a controlli da parte degli organi di vigilanza.
Anche KONSUMER ITALIA si unisce alla protesta ritenendo quella del canone speciale Rai è una richiesta assurda perché vengono tassati strumenti come i computer che gli imprenditori utilizzano per lavorare e non certo per guardare i programmi Rai. Tanto più se si considera che il Governo spinge proprio sullinformatizzazione per semplificare il rapporto tra imprese e Pubblica Amministrazione. Quindi la scrivente Associazione dei consumatori KONSUMER ITALIA sollecita lesclusione da qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al possesso di apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer, telefoni cellulari e strumenti similari.
Nel comunicato stampa del 21 febbraio 2012 Rete Imprese Italia esprime soddisfazione per la marcia indietro della Radiotelevisione italiana, che in una nota ha precisato di non aver intenzione di esigere dalle aziende il pagamento dellabbonamento speciale per il mero possesso di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi. La nota di viale Mazzini, però, non chiarisce completamente la questione in quanto, secondo quanto specificato dalla Rai, il pagamento del canone speciale è dovuto dalle imprese solo in caso di possesso di computer utilizzati come televisori (digital signage). A tal proposito la scrivente Associazione dei consumatori KONSUMER ITALIA chiede quindi lintervento del Governo e del Parlamento per chiarire al di là di ogni dubbio, e una volta per tutte, la normativa sul canone.
Non si capisce perché si colpisce con una tassa uno strumento di lavoro sulla pura ipotesi che potrebbe trasmettere immagini televisive; solamente con riferimento al possibile collegamento radio televisivo.
Tavola n. 1 apparecchi per i quali è dovuto il Canone RAI
IMPOSTA DOVUTA
<> Apparecchiature atte alla ricezione radiotelevisiva
Ricevitori Radio o TV fissi Ricevitori Radio o TV portatili Ricevitori Radio o TV per mezzi mobili Terminale di utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Radio/TV (es. cellulare DVB-H) Riproduttore multimediale dotato di ricevitore Radio/TV (es. lettore mp3 con radio FM integrata)
<> Apparecchiature adattabili alla ricezione radiotelevisiva
Videoregistratore o Chiavetta USB o Scheda PC dotati di sintonizzatore Radio/TV Decoder per la TV digitale terrestre Ricevitore Radio/TV satellitare Riproduttore multimediale dotato di ricevitore Radio/TV, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore Radio/TV)
IMPOSTA NON DOVUTA
<> Apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione
PC senza sintonizzatore TV Monitor per computer Casse acustiche Videocitofoni
Tavola n. 2 Categorie abbonamenti speciali RAI
Lettera | Categoria |
A | alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento |
B | alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso |
C | alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari |
D | alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici) |
E | strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc.) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone |
CANONE RAI NORMALE USO DOMESTICO (PRIVATI)
Nella presente nota si vogliono aggiungere alcune agevolazioni che riguardano, invece, il canone normale cioè quello ad uso domestico.
E noto a tutti che ogni famiglia versa un solo canone indipendentemente dagli apparecchi che vengono utilizzati ed in tali fattispecie sono compresi anche gli apparecchi indicati nella precedente tavola n. 1.
Inoltre si evidenzia che:
1) RATEIZZAZIONE CANONE RAI Sulla base dellart. 38, comma 8, del decreto legge del 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010,n. 122, ha previsto che i soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui allart. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito di pensione non superi 18.000 euro, trattengono limporto del canone di abbonamento Rai in un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2) ESENZIONE DAL CANONE RAI Sulla base dellart. 1, comma 132, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dallart. 42 del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28/02/2008, n. 31, dispone che: A decorrere dallanno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità (pari ad euro 6.713,98),senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per lapparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
Il godimento dellagevolazione in esame è subordinato alla sussistenza congiunta di requisiti soggettivi nonché alla circostanza che lesenzione debba essere riferita allapparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.
In particolare la norma in commento stabilisce che colui che richiede lagevolazione deve:
a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno);
b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità.
Il reddito che rileva, ai fini della fruizione dellagevolazione, è quello dato dalla somma:
del reddito imponibile (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per lanno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, sono esclusi dal calcolo:
1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
2) il reddito dellabitazione principale e relative pertinenze;
3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni
4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.
Per poter fruire dellesenzione di cui allart. 1, comma 132, della legge 24/12/2007, n. 244, gli interessati devono compilare utilizzando un modello allegato alla circolare n. 46/E del 20/09/2010, pubblicato anche sul sito internet dellAgenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.
La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio.
Si spera di aver fornito informazioni utili e necessarie.
Latina 21 luglio 2014
Angelo Carcasole
Responsabile Nazione fisco e tributi Konsumer