21Jul2014

Canone speciale RAI, la legge salva solo webtv e webradio

Relazione tecnica di Angelo Carcasole, responsabile nazionale del settore fisco e tributi di Konsumer Italia, con aggiunta di una nota politica e di richiesta al Governo, che impegna l’organizzazione

 

CANONE RAI SPECIALE

 

 

In questo periodo la RAI sta inviando presso le attività commerciali, studi professionali ed aziende una nota nella quale si afferma quanto segue:

“Torino, giugno 2014

Oggetto: Canone Speciale alla televisione

Vi informiamo che le vigenti disposizioni normative (art. 27 RDL 246/1938, art. 2 D.L.Lt. 458/1944, art. 16 L. 488/1999) impongono l’obbligo del pagamento di un canone speciale a chiunque detenga, fuori dall’ambito familiare, uno o più apparecchi atti o adattabili – quindi muniti di sintonizzatore – alla ricezione delle trasmissioni televisive, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti (Nel sito www.abbonamenti.rai.it è presente l’elenco delle tipologie di apparecchi atti o adattabili come riportato – a tìtolo
esemplificativo – nella nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni <prot. 12991 del 22.2.2012>).

E’ determinante pertanto la detenzione dell’apparecchio, indipendentemente dall’eventuale destinazione ad usi diversi dalla visione dei programmi televisivi (visione di filmati dimostrativi, televideo, sistemi di videosorveglianza, etc).

Nel caso in cui non aveste ancora provveduto al pagamento del canone, pur detenendo tali apparecchiature presso i Vostri locali, Vi invitiamo ad effettuare il relativo versamento per evitare così di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Pertanto per agevolarvi nel pagamento, alleghiamo un bollettino di c/c postale 2105 già compilato, il cui importo (euro 407,35) è deducibile dal reddito di impresa.

Ricordiamo altresì che le imprese e le società devono indicare nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive (art. 17 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201).

Vi informiamo, inoltre, che agli Organi di Controllo è demandato il compito di verificare sul territorio il regolare pagamento del canone. Nel rimanere a disposizione per eventuali ed ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti- Direzione Canone II Direttore“.

Per molte attività, la nota giunge nuova poiché coinvolge gli strumenti utili alle imprese, quali computer e materiale elettronico in grado di ricevere trasmissioni televisive.

E’ noto a tutti che la maggior parte dei computer possono collegarsi via internet e possono ricevere anche trasmissioni televisive in quanto dotati di sintonizzatore Radio/TV.

SAREBBE IL CASO DI ELIMINARE I SINTONIZZATORI DI RADIO/TV PER EVITARE DI PAGARE IL CANONE TELEVISIVO SPECIALE.

A ciò si aggiunge l’adempimento fissato dall’art. 17 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 (cosiddetto Decreto Monti – Salva – Italia) entrato in vigore il 06/12/2011 nel quale si afferma che:

“1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto  dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella  relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla  radio  o  alla  televisione  la  categoria  di  appartenenza  ai  fini dell’applicazione della tariffa  di  abbonamento  radiotelevisivo  speciale, nonché  gli  altri  elementi  che   saranno   eventualmente   indicati   nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei  redditi, ai  fini  della  verifica  del   pagamento   del   canone   di   abbonamento radiotelevisivo speciale.”

Da quanto sopra consegue che, per effetto dell’art.17, D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214, le imprese e le società indichino nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio e alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento speciale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

Il Regio Decreto Legge 21/02/1932, n. 26, tuttora in vigore ai fini della disciplina degli abbonamenti alle radio audizioni, all’art. 1 dispone che sia obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. Il successivo art. 27 sancisce, inoltre, che il canone di abbonamento è dovuto, in ragione di anno solare, anche per audizioni date in locali pubblici o aperti al pubblico.

In particolare, l’art. 1, primo comma, del R.D.L. n. 246/1938 detta la norma fondamentale in materia, secondo cui “chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento”. L’art. 10 detta le condizioni e le procedure attraverso le quali chi non intenda o non possa più usufruire delle radioaudizioni circolari, pur continuando a detenere l’apparecchio, ovvero intenda cedere l’apparecchio, può ottenere di essere dispensato dal pagamento del canone. L’art. 25 disciplina la riscossione e il versamento dei canoni e delle relative sopratasse e pene pecuniarie. Le tre disposizioni impugnate sono vigenti nel loro testo originario, non avendo subito alcuna modificazione o integrazione.

Sono, pertanto, tenuti al pagamento dell’abbonamento speciale le società ed imprese che abbiano detenuto nell’anno 2011, o che detengano per la prima volta nell’anno 2012, uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li utilizzano a scopo di lucro.

In un primo tempo prevaleva la configurazione del canone Rai come “tassa”, collegata alla fruizione del servizio. Nel corso degli anni, ad avviso della Corte costituzionale, cambiò natura, ritenendosi che avesse assunto natura di “imposta”, per il possesso del televisore. La Corte costituzionale ritiene che l’imposta si fondi sul presupposto della sua riconducibilità ad una manifestazione di capacità contributiva. La medesima Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 26 giugno 2002, n. 284, ha sancito che il canone di abbonamento RAI ha natura di imposta (e non di tassa) e deve essere corrisposta in ogni caso si possegga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di trasmissioni radio-televisive, indipendentemente dalla volontà di fruire dei programmi trasmessi dalla concessionaria del servizio pubblico (RAI). Tale principio è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102.

La legittimità dell’imposizione del canone Rai è una questione da tempo dibattuta ma sempre attuale per l’inadeguatezza delle risposte date al problema dalla giurisprudenza. La Commissione tributaria di I grado di Trento, con sentenza n. 82 del 2013, si è espressa nel senso della legittimità di un ruolo emesso per omesso versamento del canone, considerando irrilevanti sia il mancato utilizzo del servizio pubblico, sia l’esistenza di un abbonamento al servizio televisivo di un altro operatore; quel che rileva, ai fini dell’insorgenza del presupposto impositivo, è ilpossesso di un apparecchio radiotelevisivo. Tale soluzione appare criticabile e si impone la ricerca di un’alternativa.

L’art. 1, D.L. n. 246/1938 prevede che si presume il possesso o l’utenza di un apparecchio radioricevente nel caso in cui un soggetto possegga qualsiasi apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle audizioni, inclusi gli impianti aerei atti alla captazione o trasmissione di onde elettriche, i dispositivi idonei a sostituire gli impianti aerei e le linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici.

il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di richiesta di parere dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate con risoluzione 19 marzo 2008, n. 102), con nota 22 febbraio 2012, n. 12991 ha fornito alcuni elementi tecnici ai fini della definizione del servizio di radiodiffusione, per il quale è dovuto il canone di abbonamento RAI, escludendo altre forme di distribuzione del segnale audio/visivo attraverso strumenti diversi da quelli “radio”: la norma istitutiva dell’imposta non trova, quindi, applicazione per il possesso di webradio, webtv, IPTV.

Viceversa, il canone è dovuto per tutti gli apparecchi abilitati alla ricezione di segnali radio/televisivi su piattaforma terrestre, dotati di antenna (incorporata, o collegabile esternamente) e sintonizzatore (tuner) operante nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizione e, pertanto, non è dovuto il canone di abbonamento RAI.

Con Comunicato Stampa del 21 febbraio 2012, la RAI ha ribadito che il pagamento del canone di abbonamento non è dovuto per il mero possesso, da parte di soggetti privati, di personal computer collegati alla rete, tablet e smatphone.

Il canone di abbonamento speciale RAI deve, invece, essere corrisposto dalle imprese e società che detengono computer utilizzati come televisori (digital signage)

L’art. 17, D.L. n. 201/2011, ai fini dell’indicazione dei dati da esporre nel modello UNICO 2012, rinvia al provvedimento di approvazione dei modelli stessi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Dalle istruzioni allegate ai modelli di dichiarazione per l’anno d’imposta 2011, si evince che la Sezione del Quadro RS relativa al Canone RAI deve essere compilata dalle società ed imprese che abbiano detenuto o che detengano per la prima volta nell’anno 2012 uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici.

I soggetti che posseggono più di un apparecchio, in locali diversi, sono tenuti alla compilazione di una sezione per ogni singolo abbonamento speciale.

Anche se non si è d’accordo sull’imposizione, la regola vuole così.

 

A tal proposito si riportano due comunicati stampa della Rete Imprese Italia del mese di febbraio 2012 nei quali si polemizza per l’accaduto e chiede l’intervento del governo:

Comunicato stampa del 17 febbraio 2012 nel quale si afferma che “Un altro assurdo balzello si  abbatte  sulle  imprese  italiane. Questa volta è la Radiotelevisione italiana ad esigere il pagamento dell’abbonamento speciale per il possesso di apparecchi come computer e simili, normalmente non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi. A far  scattare la protesta di  Rete Imprese Italia (Casartigiani, Confartigianato, Cna,  Confcommercio,  Confesercenti) è l’imposizione del tributo sul  possesso  non  solo  di  televisori  ma  anche  di   qualsiasi dispositivo atto o adattabile a ricevere il segnale tv, inclusi monitor  per il  Pc,  videofonini,  videoregistratori,  Ipad,  addirittura   sistemi   di videosorveglianza. Come dire che basta avere un computer per essere costretti a pagare  una somma che, a seconda della tipologia di impresa, va da un minimo di 200 euro fino a 6.000 euro l’anno. Chi non paga è soggetto a pesanti sanzioni e a controlli da parte degli organi di vigilanza.”

Anche KONSUMER ITALIA si unisce alla protesta ritenendo quella  del  canone  speciale  Rai  è  una richiesta assurda perché vengono tassati strumenti come i computer che  gli imprenditori utilizzano per lavorare e non certo per  guardare  i  programmi Rai. Tanto  più  se  si   considera   che   il   Governo   spinge   proprio sull’informatizzazione per semplificare il rapporto tra imprese  e  Pubblica Amministrazione. Quindi la scrivente Associazione dei consumatori KONSUMER ITALIA sollecita l’esclusione  da  qualsiasi obbligo di corrispondere il canone in relazione al  possesso  di  apparecchi che fungono da strumenti di lavoro per le aziende, quali computer,  telefoni cellulari e strumenti similari.

Nel comunicato stampa del 21 febbraio 2012 Rete Imprese Italia “esprime soddisfazione per la marcia  indietro  della Radiotelevisione italiana,  che  in  una  nota ha  precisato  di  non  aver intenzione di esigere dalle aziende il pagamento  dell’abbonamento  speciale per il mero possesso di apparecchi come computer e simili,  normalmente  non finalizzati alla ricezione di programmi televisivi.” La  nota  di  viale  Mazzini,  però,  non  chiarisce  completamente la questione in quanto, secondo quanto specificato dalla Rai, il pagamento  del  canone speciale è dovuto dalle imprese  solo  in  caso  di  possesso  di  “computer utilizzati come televisori (digital signage)”. A tal proposito la scrivente Associazione dei consumatori KONSUMER ITALIA chiede quindi  l’intervento  del  Governo  e  del Parlamento per chiarire al di là di ogni dubbio, e una volta per  tutte,  la normativa sul canone.

 

Non si capisce perché si colpisce con una tassa uno strumento di lavoro sulla pura ipotesi che potrebbe trasmettere immagini televisive; solamente con riferimento al possibile collegamento radio televisivo.  

 

 

Tavola n. 1 – apparecchi per i quali è dovuto il Canone RAI

 

IMPOSTA DOVUTA

<> Apparecchiature atte alla ricezione radiotelevisiva

– Ricevitori Radio o TV fissi – Ricevitori Radio o TV portatili – Ricevitori Radio o TV per mezzi mobili – Terminale di utente per telefonia mobile dotato di ricevitore Radio/TV (es. cellulare DVB-H) – Riproduttore multimediale dotato di ricevitore Radio/TV (es. lettore mp3 con radio FM integrata)

<> Apparecchiature adattabili alla ricezione radiotelevisiva

– Videoregistratore o Chiavetta USB o Scheda PC dotati di sintonizzatore Radio/TV – Decoder per la TV digitale terrestre – Ricevitore Radio/TV satellitare – Riproduttore multimediale dotato di ricevitore Radio/TV, senza trasduttori (es. Media Center dotato di sintonizzatore – Radio/TV)

 

IMPOSTA NON DOVUTA

<> Apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione

– PC senza sintonizzatore TV – Monitor per computer – Casse acustiche – Videocitofoni

 

Tavola n. 2 – Categorie abbonamenti speciali RAI

 

Lettera Categoria
A alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento
B alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso
C alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari
D alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici)
E strutture ricettive (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc.) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone

 

 

 

CANONE RAI NORMALE USO DOMESTICO (PRIVATI)

 

Nella presente nota si vogliono aggiungere alcune agevolazioni che riguardano, invece, il canone normale cioè quello ad uso domestico.

E’ noto a tutti che ogni famiglia versa un solo canone indipendentemente dagli apparecchi che vengono utilizzati ed in tali fattispecie sono compresi anche gli apparecchi indicati nella precedente tavola n. 1.

Inoltre si evidenzia che:

 

1) RATEIZZAZIONE CANONE RAI – Sulla base dell’art. 38, comma 8, del decreto legge del 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010,n. 122, ha previsto che “i soggetti che corrispondono redditi di pensione  di  cui  all’art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, a richiesta degli interessati il cui reddito  di  pensione  non  superi 18.000 euro, trattengono l’importo del  canone  di  abbonamento  Rai  in  un numero massimo di undici rate senza applicazione di interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le  ritenute  sono versate nel mese di dicembre.

 

2) ESENZIONE DAL CANONE RAI – Sulla base dell’art. 1, comma 132, della legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’art. 42 del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28/02/2008, n. 31, dispone che:“ A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici  mensilità (pari ad euro 6.713,98),senza conviventi, è abolito il pagamento  del  canone  di  abbonamento  alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza.

Il godimento dell’agevolazione in esame è subordinato  alla  sussistenza congiunta di requisiti soggettivi nonché alla  circostanza  che  l’esenzione debba essere  riferita  all’apparecchio  televisivo  ubicato  nel  luogo  di residenza.

In particolare la norma in commento stabilisce che  colui  che  richiede l’agevolazione deve:

a) aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento RAI (attualmente il 31  gennaio  e  il  31  luglio  di ciascun anno);

b) non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;

c) possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro  516,46  per  tredici mensilità.

Il  reddito  che  rileva,  ai  fini  della fruizione dell’agevolazione, è quello dato dalla somma:

• del reddito imponibile  (cioè  al  netto  degli  oneri  deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente. Per coloro che sono esonerati dalla presentazione  della  dichiarazione,  si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli  interessi  maturati  su  depositi  bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i  proventi  di  quote  di investimenti;

• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi  internazionali, rappresentanze  diplomatiche  e  consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti  gestiti  direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

• dai redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra,  rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

2) il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;

3) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni

4) altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Per poter fruire dell’esenzione di cui all’art. 1, comma 132, della legge 24/12/2007,  n. 244, gli  interessati devono compilare – utilizzando un modello allegato alla circolare n. 46/E del 20/09/2010, pubblicato anche   sul sito  internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) – la dichiarazione sostitutiva ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000,  n. 445,  e successive modificazioni e integrazioni, che attesti il possesso dei requisiti e  delle condizioni di ammissione previsti dalla norma agevolativa.

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile di ciascun anno, da parte di coloro  che  per  la  prima  volta fruiscono del beneficio.

Si spera di aver fornito informazioni utili e necessarie.

Latina 21 luglio 2014

 Angelo Carcasole 

Responsabile Nazione fisco e tributi Konsumer