02May2015

Etichettatura prodotti alimentari, dal 13 dicembre nuove regole

Da domani, 13 dicembre 2014, finalmente il cibo sulla tavola degli Italiani sarà più sicuro: verranno applicate, infatti, la maggior parte delle norme previste dal Regolamento Ue 1169/2011, che riforma tutta la disciplina sull’etichettatura, la presentazione e la pubblicità degli alimenti.


Tra le principali novità: specificazione degli ingredienti presenti nei cibi; evidenziazione degli allergeni con accorgimenti grafici (spessore, colore, ecc.); estensione dell’indicazione d’origine, dimensioni minime prestabilite per i caratteri dell’etichetta (altezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie di 1,2 e per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm quadrati di 0,9 mm). Claudio Lucchetta, Caposettore Sicurezza degli alimenti di Konsumer Italia, esprime soddisfazione per l’adeguamento dell’Italia al Regolamento Europeo: «Sebbene sia stato concesso agli Stati membri dai 2 ai 5 anni di tempo per adeguarsi, e l’estensione dell’obbligo delle indicazioni nutrizionali a tutti i prodotti alimentari sarà definitiva solamente il 13 dicembre 2016 (saranno tuttavia esentati prodotti come l’acqua e alcuni alimenti non trasformati), riscontriamo molti elementi positivi.

Ad esempio, diventa obbligatorio specificare nella denominazione di vendita se l’alimento è stato scongelato; se un ingrediente normalmente presente è stato sostituito; se carni o prodotti ittici siano stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5% o se, apparendo costituiti di un unico pezzo, siano in realtà composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti; se l’involucro di un insaccato non è edibile». Inoltre, dovrà essere specificata la natura di oli e grassi (es.: soia, palma, arachide); la presenza nel prodotto finito di acqua e ingredienti volatili aggiunti, quando superiori al 5% (menzione sempre obbligatoria quando aggiunti a carni o a prodotti della pesca non trasformati); normative specifiche riguardo al peso netto, la data di scadenza e di surgelazione, l’origine. Finora l’indicazione dell’origine era obbligatoria solo in alcuni casi specifici (carni bovine, uova, miele, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, olio d’oliva), «da domani – aggiunge Lucchetta ? se l’origine del prodotto risulta diversa da quella dell’ingrediente primario (ingrediente prevalente o ingrediente caratterizzante) deve essere citata anche questa seconda origine. In più, sarà indicata la provenienza anche delle carni fresche e congelate suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate (restano escluse le carni di coniglio e quelle equine)». Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ecc., mentre saranno esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti “preincartati” della Gdo, la cui regolamentazione è delegata ai legislatori nazionali.

Andrea Scandura

ufficio.stampa@konsumer.it

L’articolo di  Claudio Lucchetta

 Caposettore Sicurezza degli alimenti di Konsumer Italia

Il 22 novembre 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento (Ue) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura ai consumatori di informazioni sui prodotti alimentari. Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli somministrati da ristoranti, mense, ecc., mentre saranno esclusi da gran parte delle informazioni obbligatorie gli alimenti “preincartati” della Gdo, la cui regolamentazione è delegata ai legislatori nazionali.

ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

Sebbene il regolamento sia entrato in vigore dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, per l’applicazione di tutte le sue parti è stato concesso agli Stati membri un periodo di adeguamento che varia dai 2 ai 5 anni. Nel dettaglio, le scadenze sono così articolate:

Dal 1° gennaio 2014: applicazione dell’allegato VI, parte B, relativa ai requisiti specifici per la classificazione e la denominazione delle carni macinate. Questa parte dell’allegato VI individua 5 classi di carni macinate (“carni macinate magre”, “carni macinate di puro manzo”, “carni macinate contenenti carne di maiale”, “carni macinate di altre specie”) fissandone il contenuto massimo in grassi e il rapporto massimo collagene/proteine. Agli Stati membri è tuttavia riconosciuta la facoltà di autorizzare l’immissione sul mercato nazionale di carni macinate non conformi a tali criteri apponendo ad esse un marchio nazionale, purché detto marchio non possa essere confuso con la bollatura sanitaria e la marchiatura di identificazione previste dai regolamenti del cosiddetto “pacchetto igiene”.

Dal 13 dicembre 2016: applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera l), relativo all’estensione dell’obbligo delle indicazioni nutrizionali a tutti i prodotti alimentari (attualmente tale indicazione è obbligatoria soltanto per i prodotti sulla cui confezione o nella cui pubblicità si faccia riferimento a specifiche caratteristiche nutrizionali). Saranno tuttavia esentati dall’obbligo di etichettatura nutrizionale prodotti come l’acqua, gli alimenti non trasformati che comprendono un solo ingrediente, le spezie e le loro miscele, il sale, gli edulcoranti, il caffè, le infusioni a base di erbe, i tè, gli aceti, le gomme da masticare, i prodotti in mini-confezioni (superficie più ampia inferiore a 25 cm2), quelli sottoposti alla sola maturazione come la frutta, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti tecnologici, gli enzimi, e gelatine, i lieviti.

Dal 13 dicembre 2014: applicazione di tutti i restanti articoli e allegati del regolamento.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO 1169/2011
1. Dimensioni delle diciture. L’altezza minima dei caratteri tipografici usati per tutte le diciture obbligatorie è di 1,2 mm (dimensione riferita alla “x” minuscola). Per le confezioni con una superficie inferiore a 80 cm2 l’altezza minima dei caratteri è di 0,9 mm.
2. Denominazione di vendita. Oltre all’indicazione del trattamento subìto (quando l’omissione può indurre il consumatore in errore), già previsto dalla normativa vigente, è obbligatorio specificare nella denominazione di vendita:
?se l’alimento è stato scongelato;
?se un ingrediente normalmente presente è stato sostituito;
?se carni o prodotti ittici eventualmente presenti sono stati arricchiti con una quantità di acqua superiore al 5%;
?se carni o prodotti ittici che appaiono costituiti di un unico pezzo sono in realtà composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti;
?se l’involucro di un insaccato non è edibile.
3. Ingredienti. Molti articoli riguardano l’elenco degli ingredienti, con particolare riferimento ad allergeni, oli e grassi, acqua e ingredienti volatili aggiunti, caffeina, aromi e nanomateriali. Nel dettaglio:
?allergeni: devono essere evidenziati con accorgimenti grafici specifici (spessore, colore, ecc.);
?oli e grassi: ne deve essere specificata la natura (es. soia, palma, arachide);
?acqua e ingredienti volatili aggiunti: devono essere indicati quando la presenza nel prodotto finito è superiore al 5% (menzione sempre obbligatoria quando aggiunti a carni o a prodotti della pesca non trasformati);
?caffeina: bevande diverse da caffè, tè e drink a base di tè e caffé con tenore di caffeina maggiore di 150 mg/l devono riportare l’indicazione “Tenore elevato di caffeina” e l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”;
?aromi: devono comparire nella lista degli ingredienti con il nome di “aromi” o con una delle altre denominazioni previste dal regolamento CE 1334/08. L’aggettivo “naturale” è soggetto alle regole previste dallo stesso regolamento;
?nanomateriali: è introdotta una definizione per i nanomateriali ingegnerizzati che si usano nei “novel foods”, e per gli ingredienti alimentari e gli additivi che hanno queste caratteristiche.
4. Peso netto. Gli alimenti congelati o surgelati ricoperti da una glassatura devono riportare il peso al netto della glassatura.
5. Data di scadenza. Nei prodotti dotati di un imballaggio secondario destinato al consumatore finale, la data di scadenza deve essere riportata – oltre che sull’imballo esterno – anche sulle confezioni presenti all’interno.
6.Data di surgelazione. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici non lavorati congelati o surgelati, devono indicare la data della prima surgelazione o del congelamento (giorno, mese e anno).
7.Origine. Secondo la normativa precedentemente vigente, l’indicazione dell’origine è obbligatoria solo in alcuni casi specifici, in virtù di alcune norme verticali (carni bovine, uova, miele, prodotti ittici, prodotti ortofrutticoli, olio d’oliva), e comunque ogni volta che la sua omissione può indurre in errore il consumatore. Le novità sull’argomento sono le seguenti:

?se l’origine del prodotto risulta diversa da quella dell’ingrediente primario (ingrediente prevalente o ingrediente caratterizzante) deve essere citata anche questa seconda origine;
?è obbligatoria l’indicazione della provenienza delle carni fresche e congelate suine, ovine, caprine e di pollame non trasformate (restano escluse le carni di coniglio e quelle equine).
?per quanto riguarda le carni diverse da quelle già soggette all’obbligo, il latte, il latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, i prodotti non trasformati, i prodotti monoingrediente e gli ingredienti utilizzati in quota superiore al 50% l’eventuale estensione dell’obbligo di indicazione d’origine è subordinata all’esito di una valutazione d’impatto eseguita dalla Commissione Europea.

8.Informazioni nutrizionali (dal 13 dicembre 2016). Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, tranne alcune eccezioni, dovranno riportare in un unico campo visivo sul retro dell’etichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia (kcal/kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. I valori saranno riferiti a 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, alla porzione. Uno specifico rapporto della Commissione Europea valuterà l’eventuale estensione dell’obbligo di menzione nella tabella nutrizionale agli acidi grassi trans (al momento la loro indicazione non è consentita neppure su base volontaria).
9.Bevande alcoliche (>1,2% vol.) Restano esentate dagli obblighi di indicazione degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali.
10.Responsabilità degli operatori. Chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio sull’alimento destinato al consumatore finale – sia esso il produttore o il venditore – è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per i prodotti che provengono da Paesi extra-Ue, il responsabile è l’importatore.
11.Legislazione concorrente. Le Istituzioni comunitarie non hanno escluso la possibilità che gli Stati membri integrino la legislazione con provvedimenti nazionali relativi a singoli prodotti e loro categorie, nelle parti non ancora regolamentate a livello comunitario. È fatto tuttavia divieto di varare norme che possano ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico, o discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi membri.
12.Micro-confezioni. Per le confezioni molto piccole, con superficie complessiva inferiore a 10 cm2, è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza. L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità, ma deve comunque essere disponibile su richiesta del consumatore.

 Claudio Lucchetta

Caposettore Sicurezza degli alimenti di Konsumer Italia