11Jul2014

Allarme diossina

Lo scorso 20 giugno, ne aveva dato ampio risalto sulle sue pagine Il Salvagente, il Ministero della Salute aveva disposto il blocco cautelativo sugli animali, e di conseguenza sugli alimenti derivati (latte, uova, salumi, carni avicole), nutriti con mangimi contenenti più del 32% del mais ucraino trovato contaminato da diossina.


Pur avendo accertato che i valori erano fino a quattro volte più elevati rispetto ai limiti di legge, sorprendentemente, il 4 luglio appena passato, il Ministero ha revocato il blocco su latte e carni suine. In merito alle carni suine, il comunicato ministeriale dichiara che la revoca tiene “conto della diminuzione nel tempo dei livelli di diossine dal momento della sospensione dell’alimentazione con mais contaminato”. Noi teniamo conto che la diossina è un potente cancerogeno, nonché un inquinante organico persistente, che dovrebbe essere trattato come tale.

E invece il comunicato recita: “A scopo cautelativo, le competenti autorità locali sono invitate, nei casi di allevamenti che hanno utilizzato esclusivamente mangimi contenenti una percentuale di mais ucraino uguale o superiore al 50%, a consigliare all’Osa (il proprietario degli allevamenti, ndr) un tempo di attesa prima dell’invio al macello degli animali (42 giorni dalla fine dell’assunzione)” o a valutare la possibilità di sottoporre la carne ad analisi. Insomma, in 42 giorni la diossina dovrebbe essere smaltita e i maiali (che hanno mangiato una percentuale di mais ucraino uguale o superiore al 50%) potranno essere macellati prima di finire nei nostri piatti. Il provvedimento, che ha sbloccato anche il latte, per le “carni avicole e le uova” prevede di procedere alla “liberalizzazione del prodotto e conseguentemente dei capannoni” soltanto “a seguito di esito favorevole” delle analisi di controllo a carico del proprietario degli allevamenti. Restano invece sotto sequestro il mais ucraino (le circa 6 mila tonnellate bloccate il 10 giugno) e i mangimi non ancora venduti, che contengono una percentuale uguale o superiore al 32% del granoturco incriminato.