11Jul2014

Le nuove frontiere della tutela del consumatore

“I nuovi diritti dei consumatori”. Non poteva essere più efficace il titolo scelto dall’Associazione dei consumatori “Codici”, per il seminario di presentazione della nuova norma che apre frontiere innovative ai cittadini italiani. Il D.lgs. 21 febbraio 2014 n. 21, infatti, è entrato in vigore il 13 giugno scorso e recepisce la Direttiva 2011/83/UE sulla tutela dei consumatori, denominata non a caso Consumer Rights. Il workshop, ospitato dal CNEL lo scorso 4 luglio e ben moderato da Luigi Gabriele di “Codici”, ha avuto il merito di affrontare diverse tematiche fondamentali per la quotidianità dei cittadini, alla luce della nuova legge. Per combattere le truffe, ad esempio, sempre più frequenti in particolare nell’ambito dei contratti telefonici, la norma stabilisce che «deve essere reso disponibile al consumatore il supporto durevole, contenente le condizioni contrattuali e la registrazione del suo assenso all’attivazione del contratto – spiega la Senatrice Fissore, relatrice della legge ?. Sopra i 40€ c’è l’obbligo di domandare al cliente se vuole ricevere il contratto in forma cartacea e concluderlo con la materiale sottoscrizione o se invece accetta di riceverlo su supporto durevole e attivarlo senza doverlo sottoscrivere». Nel corso del seminario sono emersi alcuni punti critici, dove ci sarà molto da lavorare: il problema della firma elettronica (in Italia non siamo ancora attrezzati); la questione della mancata firma sui contratti di energia e gas (secondo il Codice di Condotta Commerciale, il cliente può rifiutarsi di pagare); il mondo dell’E-commerce, dove risulta  fondamentale educare le imprese (che devono formare i venditori) e i consumatori (devono farlo le associazioni); le difficoltà delle Associazioni di Teleselling, che non hanno capito come interpretare le novità (è necessario un codice etico). Il Decreto Legislativo ha introdotto importanti innovazioni, ma anche alcune incertezze, come l’entrata in vigore del contratto o la durevolezza del supporto. Su questo, il dott. Cutugno (Autorità Garante della Comunicazione) precisa che «il supporto durevole non può essere un file audio con la registrazione del SI del consumatore, ma deve essere una registrazione scritta». E ancora, in merito al diritto di ripensamento (se il bene acquistato non vi soddisfa o non possiede le caratteristiche richieste, potete unilateralmente esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni, rispetto ai precedenti 10, ndr), i 14 giorni scattano al momento della sottoscrizione del contratto, o quando il cliente riceve lo stesso su supporto durevole? Senza contare le problematiche inerenti ai contratti non richiesti, sollevate dalla Dott.ssa Lo Nardo (AEEG), laddove il reclamo NON blocca la procedura di distacco di energia e allora il cliente è costretto a pagare, per poi aspettare un rimborso (non si sa quando). È senza dubbio «necessario un coordinamento tra le Autorità per un’interpretazione univoca della norma» ? ribadisce Cutugno ?, oltre allo stanziamento di fondi per le campagne informative rivolte ai consumatori, al fine di avviare una vera educazione al consumo, anche per arginare il fenomeno in continua crescita dei furti di identità finalizzati alle truffe online. In tal senso, la Commissione europea ha lanciato una campagna mediatica nei 28 Paesi dell’Unione, proprio con lo scopo di far conoscere ai consumatori i propri diritti. In Italia sta andando in onda sui canali Tv e Radio della Rai.

Andrea Scandura

Ivano Giacomelli – Presidente nazionale Codici